|
|
Sentenza
n.362 del 23.3.1998
Sentenza n. 2276/2000 del 1.3.2000
Sentenza n. 1665/2000 Sentenza n. 4659 29.3.2001
Sentenza
n.362 del 23.3.98
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Trani - Sezione per le controversie
in materia di lavoro e previdenza - composto dai
Magistrati:
1)
Dott. Sebastiano L. Gentile Presidente
rel.
2)
Dott. Adriana Doronzo Giudice
3)
Dott. Pietro Mastrorilli Giudice
ha
emesso la seguente
S
E N T E N Z A
nella
causa in materia di lavoro - previdenza -
assistenza in grado di appello iscritta sul
ruolo generale al n. 2809 R.G. 1997;
T
R A
CF, rappresentato e difeso dall’Avv.
CM giusta procura a margine del
ricorso per ingiunzione, elettivamente
domiciliato presso il di lui studio in Bari
·
Riassumente-
E
A.U.S.L.
BA/4, con sede in Bari, rappresentata e difesa
dall’Avv. L D in virtù di
procura a margine della memoria di costituzione
nel giudizio di rinvio, elettivamente
domiciliata presso il di lui studio in Bari;
·
Convenuta in riassunzione-
·
REGIONE PUGLIA, con sede in Bari;
·
Convenuta in riassunzione -
Contumace-
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il
Tribunale di Bari, sezione lavoro, con sentenza
n. 2758 del 28/4-10/7/1992, riformava la
pronuncia 26/11-15/12/1990, n. 9465, resa dal
Pretore del lavoro della stessa città, che
aveva rigettato l’opposizione proposta dalla
U.S.L. BA/9 avverso il decreto ingiuntivo
24/6/1988 concesso a CF per
l’immediato pagamento di £ 228.600, oltre
agli interessi legali e alle spese di procedura,
a titolo di rimborso della spesa sostenuta per
l’acquisto di un vaccino antiallergico non
contemplato nel prontuario terapeutico del
S.S.N.
Adita
dal C la Suprema Corte, con sentenza n.
8241 del 22/1-11/9/1996, cassava la pronuncia
emessa dai giudici baresi in grado di appello e
rimetteva le parti dinanzi a questo Tribunale,
giudice del lavoro.
Alla
riassunzione provvedeva il C, mediante
ricorso depositato il 5/9/1997 e notificato alla
A.U.S.L. BA/4 e alla Regione Puglia, per
sostenere, in forza della citata decisione della
Corte di legittimità, l’infondatezza
dell’opposizione proposta dall’ente
sanitario avverso il decreto ingiuntivo e,
quindi, per chiedere il rigetto dell’appello
avverso la sentenza del Pretore di Bari con
vittoria delle spese dei gradi successivi al
primo.
Perfezionatosi
nuovamente il contraddittorio, resisteva la
A.U.S.L. BA/4, in persona del Direttore generale
e Commissario liquidatore della U.S.L. BA/9,
mentre la Regione Puglia rimaneva contumace.
Acquisiti
i documenti prodotti dalle parti, nonchè i
fascicoli delle pregresse fasi di merito del
giudizio, all’udienza odierna, la discussione
precedeva la lettura in aula del dispositivo.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Nella
pronuncia della Cassazione—che, ai sensi
dell’art. 384 cpc, segna i limiti
dell’odierna statuizione in sede di
rinvio—viene innanzitutto precisato che il
diritto dei cittadini all’assistenza sanitaria
trova fondamento nell’art. 32 Cost.
La
Suprema Corte ha chiarito che trattasi di un
diritto soggettivo inviolabile della persona ed
oggetto, pertanto, di primaria e completa
protezione; un diritto fondamentale che integra
una posizione soggettiva autonoma spiegantesi
anche nei rapporti tra i privati.
La
Corte regolatrice, pur riconoscendo il ruolo
necessario del legislatore per la determinazione
delle modalità e dell’ampiezza della tutela
della salute, in relazione pure allo sforzo
finanziario che tale scopo comporta, ha
precisato che la normativa secondaria di
attuazione (rimessa alle competenti autorità
amministrative), la quale, con particolare
riguardo alle prestazioni farmaceutiche, si
traduce nel c.d. prontuario, in ogni caso, non
può violare le necessità inderogabili di cura.
In
altre parole—si legge ancora nella pronuncia
della Cassazione che ha rimesso gli atti a
questo Tribunale—"di fronte ad una
eventuale insopprimibile esigenza, rispetto alla
quale le strutture organizzative del servizio
sanitario nazionale non offrono rimedi
alternativi, il diritto fondamentale
dell’individuo alla salute si impone nella sua
integrità ed assolutezza senza limite e
condizionamenti di sorta".
"Pertanto—ha
concluso in diritto la Corte di legittimità—il
farmaco ..., ancorchè non compreso nel
prontuario terapeutico va posto a carico del
servizio sanitario nazionale, previa
disapplicazione (art. 5 legge sull’abolizione
del contenzioso amministrativo) del prontuario
terapeutico, nella parte in cui non comprenda
farmaci indisponibili ..., in quanto contrasta
con la norma vincolante di legge in senso
contrario: art. 10, comma secondo", d.l. n.
463 convertito nella l. 638/83.
Per
essersi discostata da tale criterio, omettendo,
in particolare, di tener conto
dell’accertamento positivo circa
l’indispensabilità del vaccino antiallergico
destinato alla moglie del C, di nome DF, la sentenza resa dal Tribunale
di Bari in grado di appello è stata cassata
dalla Suprema corte, la quale, infine, ha
statuito, in generale, che, ai nostri fini, non
è consentito un distinguo tra interventi
terapeutici curativi e preventivi, nonchè, in
particolare, che la sentenza di primo grado,
invece, aveva coerentemente valorizzato il
responso del C.T.U.
Sin
qui l’argomentazione e l’indicazione
vincolante della Suprema Corte, che, avendo
carattere autoapplicativo, nel senso che non
necessita di integrazioni ad opera del giudice
del rinvio, ed altro non essendovi di nuovo e di
influente sull’odierna decisione, porta
senz’altro, in questa sede processuale, alla
conferma della pronuncia emessa dal Pretore di
Bari.
La
A.U.S.L. convenuta, infatti, ha messo in campo
innanzitutto eccezioni inaccoglibili, siccome
consistenti in censure alla tesi assunta ed
imposta dalla Cassazione in questa controversia,
nel merito delle quali, quindi, non è
necessario nè è consentito entrare.
Al
riguardo, si aggiunge soltanto che è pacifica,
per consolidato principio giurisprudenziale,
l’impossibilità, in sede di rinvio, di
dedurre come ius superveniens un mutamento
nell’interpretazione della norma, neppure se
il nuovo orientamento derivi da un’altra
sentenza della Corte di Cassazione.
Quanto
poi all’argomento secondo cui l’esito della
C.T.U. espletata in prime cure sarebbe
insufficiente a basare la decisione, è vero, al
contrario, che, a parte l’esplicito ed
autorevole riferimento a questo aspetto della
disputa contenuto nella sentenza della
Cassazione, le conclusioni rassegnate dal Dott.
PD sono univoche e non
contrastate in atti da altre risultanze
probatorie.
Il
predetto consulente ha riferito che DF in C (all’epoca della visita
medico-legale) soffriva di rinite allergica
pollinosica e necessitava di trattamento
mediante vaccini iposensibilizzanti, presidio
terapeutico privo di equipollenti,
"indispensabile e insostituibile", ma
non contemplato nel prontuario del S.S.N., per
cui, in difetto di indicazioni specialistiche di
segno contrario, è pretestuoso disquisire
puramente e semplicemente in ordine alla natura
giuridica dell’accertamento peritale
nell’ambito dell’istruzione probatoria.
Nemmeno
integra una ammissibile ipotesi di ius
superveniens il riferimento fatto dalla A.U.S.L.
convenuta in riassunzione alla
"legislazione vigente" e alle
"varie leggi finanziarie
sopravvenute", per sostenere che le
allergopatie non rientrano fra le ipotesi per le
quali è attualmente prevista l’imposizione di
tutta la spesa a carico della collettività.
Invero,
tale spunto difensivo, da un lato, è assai
generico, al punto che non è possibile
controllare se il dedotto aggiustamento della
disciplina si sia verificato prima o dopo la
decisione resa dalla Suprema corte (e ciò
condiziona negativamente la posizione
processuale della parte onerata a far risultare
il fatto impeditivo che essa assume
sopravvenuto), dall’altro, assorbente, vi è
il menzionato riferimento fatto dalla Suprema
Corte all’art. 10, comma secondo, d.l. n. 463
convertito nella l. 638/83, disposizione
concernente proprio i criteri guida per la
formazione dell’elenco dei farmaci "per i
quali non è dovuta alcuna forma di
partecipazione".
In
altre parole, anche il profilo ora in esame è
già stato vagliato da Cass. 8241/96 e non ha
impedito l’annullamento della sentenza del
Tribunale di Bari nè si è tradotto in alcuna
precisazione del principio di diritto dianzi
riepilogato.
Di
quel criterio, pertanto, qui deve farsi piena
applicazione.
In
conclusione, va rigettato l’appello proposto
avverso la sentenza pretorile di prime cure e va
confermata tale statuizione favorevole al C.
Le
spese delle fasi del giudizio successive al
primo grado seguono la soccombenza nella misura
liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente
pronunciando quale giudice del rinvio dalla
Corte di Cassazione sul ricorso in riassunzione
depositato il 5/9/1997 da CF nei
confronti della Regione Puglia e della A.U.S.L.
BA/4, con sede in Bari, così provvede: rigetta
l’appello proposto dalla U.S.L. BA/9 avverso
la sentenza resa inter partes dal Pretore del
lavoro di Bari in data 26/11/1990; conferma
detta pronuncia; condanna l’appellante
a corrispondere al procuratore anticipatario del
C le spese processuali, che liquida,
quanto al giudizio dinanzi al Tribunale di Bari,
in complessive £ 600.000 (delle quali £ 50.000
per esborsi), quanto al giudizio di Cassazione,
in complessive £ 1.500.000 (delle quali £
400.000 per esborsi) e, quanto al presente
giudizio di rinvio, in complessive £ 900.000
(delle quali £ 100.000 per esborsi), oltre
all’I.V.A., al C.C.A.P. e al rimborso delle
spese generali nella misura di legge.
Così
deciso in Trani, nella cameradi consiglio della
sezione lavoro,addì 12 marzo 1998
Il
Presidente estensore
(F.to:
Dott. SG)
Depositata
oggi in Cancelleria Trani, 23.3.98
DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI UN VACCINO ANTIALLERGICO NON COMPRESO NEL PRONTUARIO FARMACEUTICO DEL SERVIZIO SANITARIO – Ove si accerti l’indipensabilità ed insostituibilità del medicinale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2276 del 1 marzo 2000, Pres.
Lanni, Rel. Castiglione)
Pubblichiamo il testo della sentenza n. 2276/2000 - La sintesi è nella sezione Fatto e Diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati
|
Dott. Sergio LANNI
|
Presidente
|
|
Dott. Fernando LUPI
|
Consigliere
|
|
Dott. Natale CAPITANIO
|
Consigliere
|
|
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE
|
Rel. Consigliere
|
|
Dott. Antonio LAMORGESE
|
Consigliere
|
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Mantegazza 24, presso lo studio dell’avvocato Luigi
Gardin, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Laudisa, Antonio
Natrella, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AUSL/1 Lecce, Azienda Sanitaria Locale, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Mantegazza 24, presso lo studio dell’avvocato Luigi
Gardin, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Flascassovitti, giusta delega in atti;
controricorrenti
avverso la sentenza n. 901/97 del Tribunale di Lecce, depositata il 02/04/97, R.G.N. 960/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo
Castiglione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In totale riforma di decisione del 14 marzo 1996 del Pretore della stessa sede, il Tribunale di Lecce - con la sentenza ora denunciata - negava il diritto di L. S. quale utente del servizio sanitario nazionale (S.S.N.), ad ottenere dall'Azienda U.S.L. LE/1 il rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di vaccino antiallergico per la cura di
allergopatia, in quanto non incluso nel prontuario farmaceutico.
Osservava, infatti, il giudice dell'appello che la normativa in materia di assistenza farmaceutica ha previsto che i farmaci prescivibili a carico dell'S.S.N. debbano essere inseriti in appositi elenchi, approvati dal Ministero della sanità all'esito di una selezione sulla base dei criteri di efficacia terapeutica ed
economicità, e che, nella complessa articolazione delle prestazioni farmaceutiche predisposte secondo il vigente sistema normativo, a fronte del fondamentale diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., la tutela assicurata dallo Stato non è senza limiti, ma è veramente condizionata in relazione all'esigenza di pubblico interesse di organizzazione e di spesa del S.S.N. Pertanto, l'acquisto del farmaco antiallergico, non inserito nel prontuario
farmaceutico, non può essere posto a carico del S.S.N., poiché non si tratta di farmaco per il quale "sia imposta - in dipendenza della forma morbosa che ne risulti trattata - la generale esenzione oggettiva della compartecipazione alla spesa", posto che
l'allergopatia da cui è affetta l'assicurata - pur esigendo terapia di lunga durata - non costituisce condizione o sindrome morbosa connotata da gravità.
Avverso la sentenza di appello del 4 febbraio 1997, L.S., propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.
Resiste, con controricorso, l'Azienda Sanitaria Locale LE/1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi,che, per la loro evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente, nel denunciare violazione della legge regionale n. 17 del 1995 (primo motivo) e violazione della normativa in materia sotto diverso profilo (secondo motivo), deduce:
a) che la legge 12 aprile 1995 n. 17 della Regione Puglia, nel riconoscere (art. 1) le allergopatie come malattie di particolare interesse, pone a carico delle U.S.L. l'erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche, per tali dovendosi intendere proprio l'erogazione diretta dei vaccini antiallergici;
b) che è irrilevante la circostanza che il vaccino non sia compreso nel prontuario nazionale, atteso che quest'ultimo non può escluderne l'erogazione, in quanto il vaccino desenzibilizzante è l'unica terapia valida per la guarigione
dell'allergopatia, da cui è affetta essa ricorrente;
c) che il tribunale ha, peraltro, trascurato che il S.S.N. non è in grado di offrire rimedi alternativi sicché deriva l'indispensabilità del vaccino utilizzato.
Le censure sono fondate.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. n. 8661/96 ed altre), il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria (nelle sue varie articolazioni) trova il suo basilare fondamento nella norma dell'art. 32, comma 1, Cost., che, ribadendo il principio della tutela della salute pubblica (già esistente nel diritto positivo), ha esplicitamente enunciato quello della tutela della salute quale "fondamentale diritto dell'individuo", come tale rientrante fra i diritti inviolabili della persona umana (art. 2 Cost.) ed oggetto, pertanto, di primaria e completa protezione (Cass. S.U. n. 12218/90).
Il diritto alla salute, nel solco di un indirizzo della Corte Costituzionale (che aveva formalizzato, già con la sentenza n. 184 del 1986, l'opinione con la quale è stata superata l'originaria lettura dell'art. 32 in chiave esclusivamente pubblicistica, riconoscendosi alla salute una posizione soggettiva autonoma, spiegantesi anche nei rapporti tra privati: Corte Cost. sentenza n. 559 del 1987) viene a configurarsi, dunque, come un diritto primario fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (Corte Cost. sentenza n. 992 del 27 ottobre 1988); la norma acquista così una diretta operatività, indipendentemente dall'intervento del legislatore ordinario.
Questa tutela piena ed esaustiva emerge sia sotto il profilo del valore dell'art. 32, che sotto quello della efficacia dello stesso: da un lato, "diritto primario ed assoluto" da ricomprendere - come precisato - nella categoria generale dei diritti inviolabili, anche perché - è stato esattamente osservato - soltanto per il diritto alla salute la Costituzione, non a caso, usa l'espressione "diritto fondamentale"; dall'altro, diritto soggettivo perfetto, direttamente tutelabile di fronte al giudice ordinario.
E' evidente, però, che, in considerazione dell'espansione della portata del diritto e, di conseguenza, delle implicazioni che tale dilatazione comporta, la norma di cui all'art. 32 Cost. deve sempre essere interpretata in aderenza al complessivo disegno costituzionale, in perfetta armonia con gli altri principi fondamentali. La stessa Corte Costituzionale, più volte, si è preoccupata di avvertire che la tutela del diritto alla salute può, ove necessario, incontrare limiti oggettivi e non soltanto nella stessa organizzazione dei servizi sanitari, bensì anche nell'esigenza della concomitante tutela di altri interessi, del pari costituzionalmente protetti (così, ad es. Corte Cost. sentenza n. 212 del 1983).
L'art. 32 configura indubbiamente un autentico diritto soggettivo inviolabile, che, tuttavia, trova nell'ordinamento una duplice differente valenza, sia per il suo carattere intrinseco, sia per la reale esigenza di applicarlo in conformità con altri fondamentali interessi, del pari costituzionalmente protetti.
Va, tuttavia, osservato al riguardo che la configurazione della salute individuale quale bene meritevole di immediata tutela (e, perciò, integrante un diritto soggettivo perfetto), stante la collocazione del suddetto art. 32 nel titolo II della parte I della Corte Costituzionale e data, altresì, la sua stessa formulazione con l'attribuzione del dovere di tutela alla "Repubblica", al complesso, cioè, dell'ordinamento giuridico e della comunità organizzata, non significa che un tale dovere sia stato tradotto in un adempimento cui sia sempre tenuta e sotto tutti i profili la pubblica amministrazione attraverso gli organi del servizio sanitario (Cass. S.U. n. 12218 del 1990 cit. v. Cass. n. 8661/96).
Il dettato costituzionale acquista sì operatività immediata e non limitata dall'organizzazione predisposta per l'attuazione del diritto alla salute, ma restano affidate al legislatore l'ampiezza e le modalità della tutela della salute attraverso anche la determinazione dell'entità dello sforzo finanziario, che la collettività deve sostenere a questo fine, limitando il citato art. 32 l'erogazione delle cure gratuite a favore dei soli indigenti (così: Cass. n. 3870 del 1994 e n. 5593/94 n. 8661/96).
E' lo stesso giudice delle leggi, che, pur dichiarandosi in linea con la decisione n. 992 del 1988, ha ribadito che "considerato sotto il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute è soggetto alla determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione della relativa tutela da parte del legislatore ordinario" (Corte Cost. sentenza n. 455 del 1990).
Per quanto attiene a controversie come quelle in esame, è sufficiente considerare che l'ordinamento ha affidato, conseguentemente, alla pubblica amministrazione, in base ad un complesso di norme che nella legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) hanno trovato completa espressione, uno specifico compito di tutela concernente la salute fisica e psichica degli individui ed estrinsecantesi nell'ambito di una più ampia attività di ordine sociale afferente ai diversi ambienti di vita e alle diverse situazioni nell'assistenza sanitaria (preventiva e terapeutica medico - generica, pediatrica, specialistica, infermieristica ed ospedaliera nonché farmaceutica) - a favore di tutti i cittadini indistintamente (Cass. S.U.
n. 12218 - 90 citò: Cass. S.U. 27 gennaio 1993 n. 1003, in motivazione).
L'effettuazione delle relative prestazioni è stata, pertanto, affidata ad una rete completa di Unità Sanitarie Locali articolate, sull'intero territorio nazionale, in presidi, uffici, e servizi (art. 10 e segg. L. n. 833/78) che operano in attuazione di norme legislative emanate dallo Stato e dalle Regioni, nonché attraverso una complessa attività giuridica che investe distinte competenze e comporta, tra l'altro, l'emanazione di direttive e la stipulazione di convenzioni. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la richiamata decisione n. 12218 del 1990, hanno specificato e chiarito che la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli atti regolamentari amministrativi e negoziali posti in essere in attuazione delle relative norme
"sono le fonti che concretamente determinano le prestazioni di assistenza sanitaria che tutti i cittadini hanno il diritto soggettivo di ricevere.
Si tratta, quindi, di una tutela non illimitata in relazione a tutte le possibili esigenze preventive e terapeutiche dell'individuo, ma circoscritta a quelle che la normativa vigente (peraltro in larga misura) prevede, stabilendo.…. quali prestazioni le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a garantire". E' evidente, dunque, che, nell'attività di tali strutture, vi sono necessariamente dei "limiti" definiti dalla giurisprudenza di legittimità "limiti esterni", oltre i quali, cioè, l'interesse individuale del cittadino cessa di essere direttamente garantito, il che va detto, in particolare, per le prestazioni farmaceutiche limitate alla somministrazione di medicinali prevista dal prontuario terapeutico. E tale è l’ipotesi che le stesse
Sezioni Unite hanno già esaminato (con la sentenza n. 1504 del 1985 in materia di richiesta di rimborso del prezzo di medicinali esclusi dal prontuario). Esse, dopo avere considerato che, nell'ambito delle norme di azione è configurabile - per il cittadino - soltanto un interesse legittimo (al corretto uso dei pubblici poteri), che non consente all'utente una pretesa incondizionata alle prestazioni del S.S.N., l'ottenimento delle quali è assoggettato all'esercizio di un potere discrezionale della P.A. (Cass. S.U. n. 347 del 1982), hanno peraltro affermato: "di fronte ad un'eventuale insopprimibile esigenza, rispetto alle quali le strutture organizzative del Servizio Nazionale Sanitario non offrono rimedi alternativi, il diritto fondamentale dell'individuo alla salute si impone nella
sua integrità ed assolutezza senza limite e condizionamenti di sorta" (v. anche: Cass. n. 1747 del 14 marzo 1986).
Tale impostazione giuridica, che deve in questa sede, essere ribadita, ha recentemente trovato ulteriori specificazioni.
E’ stato, infatti, osservato che, se è vero che il diritto all'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione gratuita di farmaci che - sebbene non inclusi nel prontuario terapeutico (contestualmente qualificato, talora, atto amministrativo di mero accertamento) - risultino, tuttavia, indispensabili ed insostituibili; è, altresì, vero che la limitazione dell'assistenza farmaceutica (che, in forza di disposizioni legislative - quali l'art. 10 d.l. n. 463 del 1983 convertito nella legge 638/83 e successive modifiche ed integrazioni - è legittima, per cui i farmaci prescrivibili a carico del S.S.N. sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al criterio dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto) è stata ritenuta costituzionalmente legittima
(Corte Cost. ord. n. 396/90).
Sicché (Cass. 9 giugno 1994 n. 5593 e Cass. 22 aprile 1994 n. 3870) risulta affidata alla discrezionalità del Ministro della Sanità deputato alla approvazione del prontuario terapeutico - l'individuazione dei farmaci, prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale in base ai suddetti due criteri: efficacia terapeutica ed economicità del prodotto.
Con la precisazione che "il criterio della economicità non può escludere la generale esenzione dalla compartecipazione alla spesa (restando vincolata, nel prontuario terapeutico, almeno parzialmente, la formazione dell’elenco di farmici per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione: art. 10, comma 2, d.l. n. 463 convertito in legge n. 638-83 cit.), ove il farmaco risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapie di lunga durata (o di altre forme morbose gravi, parimenti contemplate dall'art. 10, comma 2). Pertanto, il farmaco stesso ancorché non compreso nel prontuario terapeutico - va posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale, previa disapplicazione (art. 5 legge
sull’abolizione del contenzioso amministrativo) del prontuario terapeutico, nella parte in cui non comprenda farmaci indipensabili, in quanto contrasta con la norma vincolante di legge in senso contrario: art. 10, comma 2" (Cass. n. 5593/94 n. 3870/94; n. 8661/96 ed altre).
Non può quindi condividersi la tesi della ricorrente, secondo cui la legge regionale n. 17 del 1995 avrebbe posto a carico delle U.S.L. pugliesi l'erogazione diretta dei vaccini antiallergici dal momento che la detta legge - come rilevato dalla resistente - si limita a disciplinare le prestazioni diagnostiche, immunologiche e terapeutiche per le allergopatie, restando estranea alla normativa l’erogazione dei farmaci deve, invece, convenirsi sull’insufficienza dell’analisi compiuta dal Tribunale in ordine ad eventuali vizi di legittimità del prontuario nazionale.
In altri termini, il giudice dell'appello doveva accertare se la spesa, per l'acquisto di farmaco (vaccino antiallergico) non compreso nel prontuario farmaceutico, poteva o meno essere posto a carico del servizio sanitario nazionale; e se, nella specie, ricorreva appunto alcuno dei vizi di legittimità nell'esercizio del potere discrezionale inficiante l'esclusione di detto farmaco dal prontuario terapeutico, in base al criterio dell'efficacia terapeutica (ove il farmaco stesso risulti indispensabile ed insostituibile).
Nella fattispecie, infatti, la domanda dell'attuale ricorrente si basava sulla deduzione della sussistenza di una situazione di indispensabilità e insostituibilità del vaccino antiallergico, vaccino, peraltro, non inserito nel prontuario terapeutico nazionale e, quindi, non erogabile dal S.S.N.
Il Tribunale avrebbe dovuto allora preoccuparsi di accertare, eventualmente con l'espletamento di una C.T.U. se il vaccino utilizzato dalla L.S. era, non soltanto l'unica cura ma appunto indispensabile ed insostituibile.
La sentenza impugnata, trascurando totalmente tale deduzione ed ogni indagine in merito, è incorsa nel denunciato vizio e va, quindi, cassata e ciò in accoglimento - entro i limiti precisati - del ricorso.
La causa va rinviata, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Brindisi, il quale si atterrà ai suddetti principi e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma il 25 maggio 1999.
F.to Il Presidente
Sergio Lanni
F.to Il Consigliere Estensore
Vincenzo Castiglione
Depositato in Cancelleria in data 1° marzo 2000

|
SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE - RICHIESTA DA PARTE DI UTENTE DI RIMBORSO PER
ACQUISTO DI VACCINO PER LA CURA DI ALLERGOPATIA - DINIEGO PER NON
ESSERE IL FARMACO INCLUSO NEL PRONTUARIO FARMACEUTICO - RICORSO -
ACCOGLIMENTO.
(Cassazione
- Sezione Lavoro - Sent. n. 1665/2000 - Presidente S. Lanni -
Relatore V. Castiglione)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Confermando
la decisione del 7 ottobre 1996 del Pretore della stessa città, il
Tribunale di Lecce con la sentenza ora denunciata - negava il
diritto di A. D.M., quale utente del servizio sanitario nazionale
(in prosieguo: S.S.N.), ad ottenere dall'Azienda U.S.L. Le/1 il
rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di vaccino
antiallergico per la cura di allergopatia, in quanto non incluso nel
prontuario farmaceutico.
Osservava,
infatti, il giudice d'appello che la normativa in materia di
assistenza farmaceutica ha previsto che i farmaci prescrivibili a
carico del S.S.N. debbano essere inseriti in appositi elenchi,
approvati dal Ministero della Sanità all'esito di una selezione
sulla base dei criteri di efficacia terapeutica ed economicità, e
che, nella complessa articolazione delle prestazioni farmaceutiche
predisposte secondo il vigente sistema normativo, a fronte del
fondamentale diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost.,la
tutela assicurata dallo Stato non è senza limiti ma è variamente
condizionata in relazione alle esigenze di pubblico interesse, di
organizzazione e di spesa del S.S.N..Pertanto,l'acquisto del farmaco
antiallergico, non inserito nel prontuario farmaceutico, non può
essere posto a carico del S.S.N., poiché non si tratta di farmaco
per il quale "sia imposta - in dipendenza della forma morbosa
che ne risulti trattata - la generale esenzione oggettiva della
compartecipazione alla spesa", posto che l'allergopatia da cui
è affetta l'assicurata - pur esigendo terapia di lunga durata non
costituisce condizione o sindrome morbosa connotata da gravità.
Avverso
la sentenza di appello del 1° luglio 1997, A. D.M. propone ricorso
per cassazione, articolato in due motivi.
Le
intimate AUSL Le/1 e USL Le/1 non si sono costituite.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
i due motivi, che, per la loro intima connessione, debbono essere
esaminati congiuntamente, la ricorrente, denunciando violazione
della legge regionale n. 17 del 1995 (primo motivo) e violazione
della normativa in materia sotto diverso profilo (secondo motivo),
sostiene che:
a)
la legge 12 aprile 1995 n. 17 della Regione Puglia, nel riconoscere
(art. 1) le allergopatie come malattie di particolare interesse,
pone a carico delle U.S.L. l'erogazione diretta delle prestazioni
diagnostiche, per tali dovendosi intendere proprio l'erogazione
diretta dei vaccini antiallergici;
b)
è irrilevante la circostanza che il vaccino non sia compreso nel
Prontuario nazionale atteso che quest'ultimo non può escluderne
l'erogazione, in quanto il vaccino desensibilizzante è l'unica
terapia valida per la guarigione dell'allergopatia, da cui è
affetta essa ricorrente;
c)
il Tribunale ha, peraltro, trascurato di prendere in considerazione
le risultanze della C.T.U., disposta in primo grado, che aveva
"concluso per l'accoglimento della domanda di rimborso proposta
dalla ricorrente".
Le
censure sono fondate.
Come
questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass n.
8661/96 ed altre), il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria
(nelle sue varie articolazioni) trova il suo basilare fondamento
nella norma dell'art. 32, comma 1, Cost., che ribadendo il principio
della tutela della salute pubblica (già esistente nel diritto
positivo), ha esplicitamente enunciato quello della tutela della
salute quale "fondamentale diritto dell'individuo", come
tale rientrante fra i diritti inviolabili della persona umana (art.
2 Cost.) ed oggetto, pertanto, di primaria e completa protezione
(Cass. S.U. n. 12218/90).
Il
diritto alla salute, nel solco di un indirizzo della Corte
Costituzionale (che aveva formalizzato, già con la sentenza n. 184
del 1986, l'opinione con la quale è stata superata l'originaria
lettura dell'art. 32 in chiave esclusivamente pubblicistica,
riconoscendosi alla salute una posizione soggettiva autonoma,
spiegantesi anche nei rapporti tra privati: Corte Cost n. 559 del
1987), viene a configurarsi, dunque, come un diritto primario
fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (Corte Cost. n.
992 del 1988); la norma acquista così una diretta operatività,
indipendentemente dall'intervento del legislatore ordinario.
Questa
tutela piena ed esaustiva emerge sia sotto il profilo del valore
dell'art. 32, che sotto quello dell'efficacia dello stesso: da un
lato, "diritto primario ed assoluto" da ricomprendere come
precisato - nella categoria generale dei diritti inviolabili, anche
perché soltanto per il diritto alla salute la Costituzione, non a
caso, usa l'espressione "diritto fondamentale";
dall'altro, diritto soggettivo perfetto, direttamente tutelabile di
fronte al giudice ordinario.
E'
evidente, però, che, in considerazione dell'espansione della
portata del diritto e, di conseguenza, delle implicazioni che tale
dilatazione comporta, la norma di cui all'art. 32 Cost. deve sempre
essere interpretata in aderenza al complessivo disegno
costituzionale, in perfetta armonia con gli altri principi
fondamentali. La stessa Corte Costituzionale, più volte, ha
avvertito l'esigenza di marcare che la tutela del diritto alla
salute può, ove necessario, incontrare limiti oggettivi e non
soltanto nella stessa organizzazione dei servizi sanitari, bensì
anche nell'esigenza della concomitante tutela di altri interessi,
del pari costituzionalmente protetti (così, ad es., Corte Cost. n.
212 del 1983).
L'art.
32 Cost. configura indubbiamente un autentico diritto soggettivo
inviolabile, che, tuttavia, trova nell'ordinamento una duplice
differente valenza, sia per il suo carattere intrinseco, sia per la
reale esigenza di applicarlo in conformità con altri fondamentali
interessi, del pari costituzionalmente protetti.
Va,
però, osservato al riguardo che la configurazione della salute
individuale quale bene meritevole di immediata tutela (e, perciò,
integrante un diritto soggettivo perfetto), stante la collocazione
del suddetto art. 32 nel titolo II della parte I della Corte
Costituzionale e data, altresì la sua stessa formulazione con
l'attribuzione del dovere di tutela alla "Repubblica", al
complesso, cioè, dell'ordinamento giuridico e della comunità
organizzata, non significa che un tale dovere sia stato tradotto in
un adempimento cui sia sempre tenuta, e sotto tutti i profili, la
pubblica amministrazione attraverso gli organi del servizio
sanitario (Cass. S.U. n.12218/90; Cass. n. 8661/96).
Il
dettato costituzionale acquista sì operatività immediata e non
limitata dall'organizzazione predisposta per l'attuazione del
diritto alla salute, ma restano affidate al legislatore l'ampiezza e
le modalità della tutela della salute attraverso anche la
determinazione dell'entità dello sforzo finanziario, che la
collettività deve sostenere a questo fine,limitando il citato art.
32 la erogazione delle cure gratuite a favore dei soli indigenti
(così:Cass. n.3870/94; n.5593/94; n. 8661/96).
E'
lo stesso giudice delle leggi che, pur dichiarandosi in linea con la
decisione n. 992 del 1988, ha ribadito che "considerato sotto
il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla
salute è soggetto alla determinazione degli strumenti, dei tempi e
dei modi di attuazione della relativa tutela da parte del
legislatore ordinario" (Corte Cost. n. 455 del 1990).
Per
quanto attiene a controversie come quelle in esame, è sufficiente
considerare che l'ordinamento ha affidato, conseguentemente, alla
pubblica amministrazione, in base a un complesso di norme che nella
legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale) hanno trovato completa espressione, uno specifico compito
di tutela concernente la salute fisica e psichica degli individui ed
estrinsecantesi nell'ambito di una più ampia attività di ordine
sociale afferenti ai diversi ambiti di vita e alle diverse
situazioni nell'assistenza sanitaria (preventiva e terapeutica
medico - generica, pediatrica, specialistica, infermieristica ed
ospedaliera nonché farmaceutica)- a favore di tutti i cittadini
indistintamente (Cass. S.U. n. 12218/90; n. 1003/93).
L'effettuazione
delle relative prestazioni è stata, pertanto, affidata ad una rete
completa di Unità Sanitarie Locali articolate, sull'intero
territorio nazionale in presidi, uffici e servizi (artt. 10 e segg.
l.n.833/78) che operano in attuazione di norme legislative emanate
dallo Stato e dalle Regioni, nonché attraverso una complessa
attività giuridica che investe distinte competenze e comporta, tra
l'altro, l'emanazione di direttive e la stipulazione di convenzioni.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 12218 del
1990, hanno specificato e chiarito che la legge n. 833 del 1978 e le
sue successive modificazioni e integrazioni, nonché gli atti
regolamentari, amministrativi e negoziali posti in essere in
attuazione delle relative norme "sono le fonti che
concretamente determinano le prestazioni di assistenza sanitaria che
tutti i cittadini hanno il diritto soggettivo di ricevere.
Si
tratta, quindi di una tutela non illimitata in relazione a tutte le
possibili esigenze preventive e terapeutiche dell'individuo, ma
circoscritta a quella che la normativa vigente (peraltro in larga
misura) prevede, stabilendo quali prestazioni le strutture sanitarie
pubbliche sono tenute a garantire". E' evidente, dunque, che,
nell'attività di tali strutture, vi siano necessariamente dei
"limiti" definiti dalla giurisprudenza di legittimità
"limiti esterni", oltre i quali, cioè, l'interesse
individuale del cittadino cessa di essere direttamente garantito, il
che va detto, in particolare, per le prestazioni farmaceutiche
limitate alla somministrazione di medicinali prevista dal prontuario
terapeutico. E tale è l'ipotesi che le stesse Sezioni Unite
(seguite da questa Sezione Lavoro: Cass. n. 8661/96) hanno già
esaminato (con la sentenza n. 1504 del 1985 in materia di richiesta
di rimborso del prezzo dei medicinali esclusi dal prontuario). Esse,
dopo avere considerato che, nell'ambito delle norme di azione, è
configurabile - per il cittadino - soltanto un interesse legittimo
(al corretto uso dei pubblici poteri), che non consente all'utente
-: una pretesa incondizionata alle prestazioni del S.S.N.,
l'ottenimento delle quali è assoggettato all'esercizio di un potere
discrezionale della P.A.(Cass. S.U. n. 347/82), hanno peraltro
affermato: di fronte ad un'eventuale insopprimibile esigenza,
rispetto alla quale le strutture organizzative del Servizio
Nazionale Sanitario non offrono rimedi alternativi, il diritto
fondamentale dell'individuo alla salute si impone nella sua integrità
ed assolutezza senza limite e condizionamenti sorta" (v. anche:
Cass. n. 1747/86).
Tale
impostazione giuridica, che deve, in questa sede, essere ribadita,
ha recentemente trovato ulteriori specificazioni. E' stato infatti
osservato che, se è vero che il diritto all'assistenza farmaceutica
comprende la somministrazione gratuita di farmaci che - sebbene non
inclusi nel prontuario terapeutico (contestualmente qualificato,
talora, atto amministrativo di mero accertamento) - risultano,
tuttavia indispensabili e insostituibili; è, altresì, vero che la
limitazione dell'assistenza farmaceutica (che, in forza di
disposizioni legislative - quali l'art. 10 D.L. n. 463 del 1983,
convertito in legge n. 638/83 e successive modifiche e integrazioni
-, è legittima, per cui i farmaci prescrivibili a carico del S.S.N.
sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al criterio
dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto) è
stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. ord. N.
396/90). Sicché (Cass. n. 5593/94; 3370/94) risulta affidata alla
discrezionalità del Ministro della Sanità - deputato
all'approvazione del prontuario terapeutico - l'individuazione dei
farmaci, prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale in
base ai suddetti due criteri: efficacia terapeutica ed economicità
del prodotto.
Con
la precisazione che il "criterio della economicità non può
escludere la generale esenzione de1la compartecipazione alla spesa
(restando vincolata, nel prontuario terapeutico, almeno
parzialmente, la formazione dell'elenco di farmaci per i quali non
è dovuta alcuna quota di partecipazione: art. 10, comma 2, D.L. n.
463 convertito in legge n. 638 del 1983, cit.), ove il farmaco
risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi
condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata (o di
altre forme morbose gravi, parimenti contemplate dall'art. 10, Comma
2). Pertanto, il farmaco stesso - ancorché non compreso nel
prontuario terapeutico - va posto a carico del servizio sanitario
nazionale, previa disapplicazione (art. 5 legge sull'abolizione del
contenzioso amministrativo) del prontuario terapeutico, nella parte
in cui non comprende farmaci indispensabili, in quanto contrasta con
la norma vincolante di legge in senso contrario: art. 10, comma
2". (Cass. n. 3870/94; n. 5593/94; n. 8661 del 1996 ed
altre).
Alla
luce dei principi di diritto enunciati nella fattispecie, il giudice
d'appello doveva, dunque, accertare se la spesa, per l'acquisto del
farmaco (vaccino antiallergico) non compreso nel prontuario
farmaceutico, poteva o meno essere posta a carico del servizio
sanitario nazionale; e, se, nella specie, ricorreva alcuno dei vizi
di legittimità nell'esercizio del potere discrezionale - inficiante
l'esclusione di detto farmaco dal prontuario terapeutico - in base
al criterio dell'efficacia terapeutica (ove il farmaco stesso
risulti indispensabile ed insostituibile).
La
sentenza impugnata, pur essendosi asseritamente uniformata, almeno
in parte, ai suddetti principi di diritto, risulta, tuttavia,
viziato nell'iter logico - giuridico ed argomentativo.
Nella
fattispecie, infatti, la domanda dell'attuale ricorrente si basava
sulla deduzione della sussistenza di una situazione di
indispensabilità e insostituibilità del vaccino antiallergico,
vaccino però, non inserito nel prontuario terapeutico nazionale e,
quindi non erogabile dal S.S.N..
E,
nonostante - come dedotto dalla ricorrente fosse stata disposta, in
primo grado, una C.T.U., i cui accertamenti avevano evidenziato come
la terapia iposensibilizzante de qua era indispensabile ed
insostituibile per la cura della malattia (allergopatia) ed i
farmaci inseriti nel prontuario terapeutico non avevano efficacia
terapeutica, né il Pretore (prima), né il Tribunale (poi) avevano
adottato le conseguenti statuizioni.
In
particolare, la sentenza d'appello ha totalmente trascurato
l'accertamento del perito d'ufficio, meritando le dedotte censure,
atteso che essa non soltanto ha trascurato una circostanza obiettiva
decisiva, ma non si è neppure posto il problema dell'eventuale
disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 legge sull'abolizione del
contenzioso amministrativo, del prontuario terapeutico, in quanto
atto amministrativo.
Il
ricorso va, perciò, accolto e la decisione impugnata cassata con
rinvio della causa, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello,
che si designa nel Tribunale di Brindisi, il quale si atterrà ai
suddetti principi e provvederà anche in ordine alle spese di questo
giudizio di cassazione.
PER
QUESTI MOTIVI
La
Corte accoglie il ricorso.
Cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di
Brindisi.

|
|
Il
criterio dell'economicità non può portare ad escludere
l'esenzione della compartecipazione alla spesa per un farmaco
che risulti indispensabile ed insostituibile per il
trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie
di lunga durata o di altre forme morbose particolarmente gravi.
Corte
di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 29 marzo 2001, n. 4659
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il
sig. O.P. ha convenuto, con ricorso del 30 settembre 1996, la
USL LE/1 innanzi al Pretore di Lecce chiedendo che la stessa
fosse condannata a rimborsarle la somma occorsa per l'acquisto
di un vaccino desensibilizzante non incluso nel prontuario
farmaceutico.
Il
Pretore ha rigettato la domanda.
La
sua decisione è stata confermata dal Tribunale della stessa
città con sentenza 18 marzo 1998.
Il
Tribunale ha premesso che affinché si abbia la completa
esenzione dalla compartecipazione alla spesa del farmaco è
necessario che esso sia inserito nel prontuario farmaceutico,
e tanto non è avvenuto in quanto nella terapia delle allergie
i vaccini hanno rilevanza terapeutica modesta attenendo a
patologie non connotate dalla gravità.
In
riferimento, quindi, alla sentenza n. 8661/1996 di questa
Corte ha rilevato che la stessa, riconoscendo la
disapplicazione del predetto prontuario laddove il farmaco non
compreso nello stesso ai fini della totale esenzione dalla
spesa risulti indispensabile ed insostituibile, afferma un
principio indiscutibile.
Tuttavia,
perché tali elementi possano ritenersi sussistenti non è
sufficiente l'attestazione degli stessi in un certificato
medico generico, per di più redatto secondo una ripetitiva
formula di stile secondo la quale il vaccino somministrato
sarebbe "insostituibile ed essenziale per il
paziente".
La
sig.ra R. chiede la cassazione della sentenza con ricorso
sostenuto da un unico articolato motivo.
La
USL resiste con controricorso.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
L'unica
censura formulata dalla ricorrente si articola in due distinti
profili:
1
- la sentenza impugnata disapplica totalmente la legge
regionale n. 17 del 12 aprile 1995 che riconoscendo le
allergopatie come malattie di particolare interesse pone a
carico di ciascuna USL l'erogazione diretta delle prestazioni
diagnostiche ed immunologiche dovendosi intendere con tale
termine (prestazioni immunologiche) proprio l'erogazione
diretta dei vaccini antiallergici;
2
- è irrilevante la circostanza che il vaccino non sia
compreso nel prontuario nazionale atteso che quest'ultimo non
può escluderne l'erogazione in quanto il vaccino
desensibilizzante è l'unica terapia valida per la guarigione
dell'allergopatia da cui è affetta la ricorrente.
2.1
- il Tribunale ha disatteso in maniera del tutto immotivata il
certificato medico che attestava la indispensabilità di detto
vaccino anche omettendo di far ricorso ad una C.T.U.
I
motivi, che per la loro intima connessione devono esaminarsi
congiuntamente, sono fondati.
Questa
Corte con le recenti sentenze n. 2034/2000 e n. 1665/2000 -
che ribadiscono quanto da già asserito con la decisione n.
8661/1996 - ha ritenuto che in tema di assistenza offerta dal
Servizio Sanitario Nazionale la limitazione prevista dalla
relativa disciplina legislativa secondo cui i farmaci
prescrivibili a carico del SSN sono quelli indicati nel
prontuario terapeutico in base al duplice criterio
dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto,
è compatibile con il diritto alla tutela della salute come
fondamentale diritto dell'individuo (Corte Cost. ordinanza n.
463/1990).Tuttavia, in base all'art. 10, comma 2, D.L. n.
463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 –che,
almeno parzialmente vincola la formazione, nell'ambito del
prontuario terapeutico dell'elenco dei farmaci per i quali non
è dovuta, da parte degli utenti, alcuna quota di
partecipazione alla relativa spesa - il criterio dell'economicità
non può portare ad escludere l'esenzione della
compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti
indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi
condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata o di
altre forme morbose particolarmente gravi.
Ne
consegue che nell'ipotesi considerata il farmaco stesso,
ancorché non ricompreso nel prontuario terapeutico, va posto
a carico del SSN previa disapplicazione del prontuario stesso
nella parte in cui non comprende un farmaco dotato delle
caratteristiche dinanzi descritte, perché in contrasto con le
suddette disposizioni legislative.
Il
Tribunale, pur dichiarando di volersi adeguare a siffatto
principio, ne ha di fatto impedito l'applicazione nei
confronti della appellante non riconoscendo - in maniera del
tutto apodittica - al certificato medico prodotto dalla stessa
l'idoneità ad attestare l'indispensabilità del farmaco.
Esso
avrebbe, invece, dovuto chiarire perché tale attestazione non
possegga la predetta idoneità avvalendosi, se del caso, anche
dell'ausilio di un C.T.U.
Per
tale ragione la sentenza va quindi cassata e la causa rimessa
ad altro giudice.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa e
rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Lecce
Roma,
17 gennaio 2001 e 13 febbraio 2001.

|
|
|
|