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sentenze della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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Sentenza n.362 del 23.3.1998

 Sentenza n. 2276/2000 del 1.3.2000 

Sentenza n. 1665/2000

Sentenza n. 4659 29.3.2001

 

 

 

 

Sentenza n.362 del 23.3.98

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani - Sezione per le controversie in materia di lavoro e previdenza - composto dai Magistrati:

1) Dott. Sebastiano L. Gentile Presidente rel. 

2) Dott. Adriana Doronzo Giudice

3) Dott. Pietro Mastrorilli Giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in materia di lavoro - previdenza - assistenza in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n. 2809 R.G. 1997;

T R A

CF, rappresentato e difeso dall’Avv. CM giusta procura a margine del ricorso per ingiunzione, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Bari

·         Riassumente- 

E

A.U.S.L. BA/4, con sede in Bari, rappresentata e difesa dall’Avv. L D in virtù di procura a margine della memoria di costituzione nel giudizio di rinvio, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Bari;

·         Convenuta in riassunzione- 

·         REGIONE PUGLIA, con sede in Bari;

·         Convenuta in riassunzione - Contumace- 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, con sentenza n. 2758 del 28/4-10/7/1992, riformava la pronuncia 26/11-15/12/1990, n. 9465, resa dal Pretore del lavoro della stessa città, che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla U.S.L. BA/9 avverso il decreto ingiuntivo 24/6/1988 concesso a CF per l’immediato pagamento di £ 228.600, oltre agli interessi legali e alle spese di procedura, a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di un vaccino antiallergico non contemplato nel prontuario terapeutico del S.S.N.

Adita dal C la Suprema Corte, con sentenza n. 8241 del 22/1-11/9/1996, cassava la pronuncia emessa dai giudici baresi in grado di appello e rimetteva le parti dinanzi a questo Tribunale, giudice del lavoro.

Alla riassunzione provvedeva il C, mediante ricorso depositato il 5/9/1997 e notificato alla A.U.S.L. BA/4 e alla Regione Puglia, per sostenere, in forza della citata decisione della Corte di legittimità, l’infondatezza dell’opposizione proposta dall’ente sanitario avverso il decreto ingiuntivo e, quindi, per chiedere il rigetto dell’appello avverso la sentenza del Pretore di Bari con vittoria delle spese dei gradi successivi al primo.

Perfezionatosi nuovamente il contraddittorio, resisteva la A.U.S.L. BA/4, in persona del Direttore generale e Commissario liquidatore della U.S.L. BA/9, mentre la Regione Puglia rimaneva contumace.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonchè i fascicoli delle pregresse fasi di merito del giudizio, all’udienza odierna, la discussione precedeva la lettura in aula del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella pronuncia della Cassazione—che, ai sensi dell’art. 384 cpc, segna i limiti dell’odierna statuizione in sede di rinvio—viene innanzitutto precisato che il diritto dei cittadini all’assistenza sanitaria trova fondamento nell’art. 32 Cost. 

La Suprema Corte ha chiarito che trattasi di un diritto soggettivo inviolabile della persona ed oggetto, pertanto, di primaria e completa protezione; un diritto fondamentale che integra una posizione soggettiva autonoma spiegantesi anche nei rapporti tra i privati. 

La Corte regolatrice, pur riconoscendo il ruolo necessario del legislatore per la determinazione delle modalità e dell’ampiezza della tutela della salute, in relazione pure allo sforzo finanziario che tale scopo comporta, ha precisato che la normativa secondaria di attuazione (rimessa alle competenti autorità amministrative), la quale, con particolare riguardo alle prestazioni farmaceutiche, si traduce nel c.d. prontuario, in ogni caso, non può violare le necessità inderogabili di cura.

In altre parole—si legge ancora nella pronuncia della Cassazione che ha rimesso gli atti a questo Tribunale—"di fronte ad una eventuale insopprimibile esigenza, rispetto alla quale le strutture organizzative del servizio sanitario nazionale non offrono rimedi alternativi, il diritto fondamentale dell’individuo alla salute si impone nella sua integrità ed assolutezza senza limite e condizionamenti di sorta".

"Pertanto—ha concluso in diritto la Corte di legittimità—il farmaco ..., ancorchè non compreso nel prontuario terapeutico va posto a carico del servizio sanitario nazionale, previa disapplicazione (art. 5 legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo) del prontuario terapeutico, nella parte in cui non comprenda farmaci indisponibili ..., in quanto contrasta con la norma vincolante di legge in senso contrario: art. 10, comma secondo", d.l. n. 463 convertito nella l. 638/83.

Per essersi discostata da tale criterio, omettendo, in particolare, di tener conto dell’accertamento positivo circa l’indispensabilità del vaccino antiallergico destinato alla moglie del C, di nome DF, la sentenza resa dal Tribunale di Bari in grado di appello è stata cassata dalla Suprema corte, la quale, infine, ha statuito, in generale, che, ai nostri fini, non è consentito un distinguo tra interventi terapeutici curativi e preventivi, nonchè, in particolare, che la sentenza di primo grado, invece, aveva coerentemente valorizzato il responso del C.T.U. 

Sin qui l’argomentazione e l’indicazione vincolante della Suprema Corte, che, avendo carattere autoapplicativo, nel senso che non necessita di integrazioni ad opera del giudice del rinvio, ed altro non essendovi di nuovo e di influente sull’odierna decisione, porta senz’altro, in questa sede processuale, alla conferma della pronuncia emessa dal Pretore di Bari.

La A.U.S.L. convenuta, infatti, ha messo in campo innanzitutto eccezioni inaccoglibili, siccome consistenti in censure alla tesi assunta ed imposta dalla Cassazione in questa controversia, nel merito delle quali, quindi, non è necessario nè è consentito entrare.

Al riguardo, si aggiunge soltanto che è pacifica, per consolidato principio giurisprudenziale, l’impossibilità, in sede di rinvio, di dedurre come ius superveniens un mutamento nell’interpretazione della norma, neppure se il nuovo orientamento derivi da un’altra sentenza della Corte di Cassazione.

Quanto poi all’argomento secondo cui l’esito della C.T.U. espletata in prime cure sarebbe insufficiente a basare la decisione, è vero, al contrario, che, a parte l’esplicito ed autorevole riferimento a questo aspetto della disputa contenuto nella sentenza della Cassazione, le conclusioni rassegnate dal Dott. PD sono univoche e non contrastate in atti da altre risultanze probatorie.

Il predetto consulente ha riferito che DF in C (all’epoca della visita medico-legale) soffriva di rinite allergica pollinosica e necessitava di trattamento mediante vaccini iposensibilizzanti, presidio terapeutico privo di equipollenti, "indispensabile e insostituibile", ma non contemplato nel prontuario del S.S.N., per cui, in difetto di indicazioni specialistiche di segno contrario, è pretestuoso disquisire puramente e semplicemente in ordine alla natura giuridica dell’accertamento peritale nell’ambito dell’istruzione probatoria.

Nemmeno integra una ammissibile ipotesi di ius superveniens il riferimento fatto dalla A.U.S.L. convenuta in riassunzione alla "legislazione vigente" e alle "varie leggi finanziarie sopravvenute", per sostenere che le allergopatie non rientrano fra le ipotesi per le quali è attualmente prevista l’imposizione di tutta la spesa a carico della collettività.

Invero, tale spunto difensivo, da un lato, è assai generico, al punto che non è possibile controllare se il dedotto aggiustamento della disciplina si sia verificato prima o dopo la decisione resa dalla Suprema corte (e ciò condiziona negativamente la posizione processuale della parte onerata a far risultare il fatto impeditivo che essa assume sopravvenuto), dall’altro, assorbente, vi è il menzionato riferimento fatto dalla Suprema Corte all’art. 10, comma secondo, d.l. n. 463 convertito nella l. 638/83, disposizione concernente proprio i criteri guida per la formazione dell’elenco dei farmaci "per i quali non è dovuta alcuna forma di partecipazione".

In altre parole, anche il profilo ora in esame è già stato vagliato da Cass. 8241/96 e non ha impedito l’annullamento della sentenza del Tribunale di Bari nè si è tradotto in alcuna precisazione del principio di diritto dianzi riepilogato.

Di quel criterio, pertanto, qui deve farsi piena applicazione.

In conclusione, va rigettato l’appello proposto avverso la sentenza pretorile di prime cure e va confermata tale statuizione favorevole al C.

Le spese delle fasi del giudizio successive al primo grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio dalla Corte di Cassazione sul ricorso in riassunzione depositato il 5/9/1997 da CF nei confronti della Regione Puglia e della A.U.S.L. BA/4, con sede in Bari, così provvede: rigetta l’appello proposto dalla U.S.L. BA/9 avverso la sentenza resa inter partes dal Pretore del lavoro di Bari in data 26/11/1990; conferma detta pronuncia; condanna l’appellante a corrispondere al procuratore anticipatario del C le spese processuali, che liquida, quanto al giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, in complessive £ 600.000 (delle quali £ 50.000 per esborsi), quanto al giudizio di Cassazione, in complessive £ 1.500.000 (delle quali £ 400.000 per esborsi) e, quanto al presente giudizio di rinvio, in complessive £ 900.000 (delle quali £ 100.000 per esborsi), oltre all’I.V.A., al C.C.A.P. e al rimborso delle spese generali nella misura di legge.

Così deciso in Trani, nella cameradi consiglio della sezione lavoro,addì 12 marzo 1998

Il Presidente estensore

(F.to: Dott. SG)

Depositata oggi in Cancelleria Trani, 23.3.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI UN VACCINO ANTIALLERGICO NON COMPRESO NEL PRONTUARIO FARMACEUTICO DEL SERVIZIO SANITARIOOve si accerti l’indipensabilità ed insostituibilità del medicinale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2276 del 1 marzo 2000, Pres. Lanni, Rel. Castiglione)
Pubblichiamo il testo della sentenza n. 2276/2000 - La sintesi è nella sezione Fatto e Diritto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Sergio LANNI

Presidente

Dott. Fernando LUPI

Consigliere

Dott. Natale CAPITANIO

Consigliere

Dott. Vincenzo CASTIGLIONE

Rel. Consigliere

Dott. Antonio LAMORGESE

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
S.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Mantegazza 24, presso lo studio dell’avvocato Luigi Gardin, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Laudisa, Antonio Natrella, giusta delega in atti;

ricorrente

contro

AUSL/1 Lecce, Azienda Sanitaria Locale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Mantegazza 24, presso lo studio dell’avvocato Luigi Gardin, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Flascassovitti, giusta delega in atti;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 901/97 del Tribunale di Lecce, depositata il 02/04/97, R.G.N. 960/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo Castiglione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In totale riforma di decisione del 14 marzo 1996 del Pretore della stessa sede, il Tribunale di Lecce - con la sentenza ora denunciata - negava il diritto di L. S. quale utente del servizio sanitario nazionale (S.S.N.), ad ottenere dall'Azienda U.S.L. LE/1 il rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di vaccino antiallergico per la cura di allergopatia, in quanto non incluso nel prontuario farmaceutico.

Osservava, infatti, il giudice dell'appello che la normativa in materia di assistenza farmaceutica ha previsto che i farmaci prescivibili a carico dell'S.S.N. debbano essere inseriti in appositi elenchi, approvati dal Ministero della sanità all'esito di una selezione sulla base dei criteri di efficacia terapeutica ed economicità, e che, nella complessa articolazione delle prestazioni farmaceutiche predisposte secondo il vigente sistema normativo, a fronte del fondamentale diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., la tutela assicurata dallo Stato non è senza limiti, ma è veramente condizionata in relazione all'esigenza di pubblico interesse di organizzazione e di spesa del S.S.N. Pertanto, l'acquisto del farmaco antiallergico, non inserito nel prontuario farmaceutico, non può essere posto a carico del S.S.N., poiché non si tratta di farmaco per il quale "sia imposta - in dipendenza della forma morbosa che ne risulti trattata - la generale esenzione oggettiva della compartecipazione alla spesa", posto che l'allergopatia da cui è affetta l'assicurata - pur esigendo terapia di lunga durata - non costituisce condizione o sindrome morbosa connotata da gravità.

Avverso la sentenza di appello del 4 febbraio 1997, L.S., propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.
Resiste, con controricorso, l'Azienda Sanitaria Locale LE/1.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi,che, per la loro evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente, nel denunciare violazione della legge regionale n. 17 del 1995 (primo motivo) e violazione della normativa in materia sotto diverso profilo (secondo motivo), deduce:

a) che la legge 12 aprile 1995 n. 17 della Regione Puglia, nel riconoscere (art. 1) le allergopatie come malattie di particolare interesse, pone a carico delle U.S.L. l'erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche, per tali dovendosi intendere proprio l'erogazione diretta dei vaccini antiallergici;

b) che è irrilevante la circostanza che il vaccino non sia compreso nel prontuario nazionale, atteso che quest'ultimo non può escluderne l'erogazione, in quanto il vaccino desenzibilizzante è l'unica terapia valida per la guarigione dell'allergopatia, da cui è affetta essa ricorrente;

c) che il tribunale ha, peraltro, trascurato che il S.S.N. non è in grado di offrire rimedi alternativi sicché deriva l'indispensabilità del vaccino utilizzato.

Le censure sono fondate.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. n. 8661/96 ed altre), il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria (nelle sue varie articolazioni) trova il suo basilare fondamento nella norma dell'art. 32, comma 1, Cost., che, ribadendo il principio della tutela della salute pubblica (già esistente nel diritto positivo), ha esplicitamente enunciato quello della tutela della salute quale "fondamentale diritto dell'individuo", come tale rientrante fra i diritti inviolabili della persona umana (art. 2 Cost.) ed oggetto, pertanto, di primaria e completa protezione (Cass. S.U. n. 12218/90).

Il diritto alla salute, nel solco di un indirizzo della Corte Costituzionale (che aveva formalizzato, già con la sentenza n. 184 del 1986, l'opinione con la quale è stata superata l'originaria lettura dell'art. 32 in chiave esclusivamente pubblicistica, riconoscendosi alla salute una posizione soggettiva autonoma, spiegantesi anche nei rapporti tra privati: Corte Cost. sentenza n. 559 del 1987) viene a configurarsi, dunque, come un diritto primario fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (Corte Cost. sentenza n. 992 del 27 ottobre 1988); la norma acquista così una diretta operatività, indipendentemente dall'intervento del legislatore ordinario.

Questa tutela piena ed esaustiva emerge sia sotto il profilo del valore dell'art. 32, che sotto quello della efficacia dello stesso: da un lato, "diritto primario ed assoluto" da ricomprendere - come precisato - nella categoria generale dei diritti inviolabili, anche perché - è stato esattamente osservato - soltanto per il diritto alla salute la Costituzione, non a caso, usa l'espressione "diritto fondamentale"; dall'altro, diritto soggettivo perfetto, direttamente tutelabile di fronte al giudice ordinario.

E' evidente, però, che, in considerazione dell'espansione della portata del diritto e, di conseguenza, delle implicazioni che tale dilatazione comporta, la norma di cui all'art. 32 Cost. deve sempre essere interpretata in aderenza al complessivo disegno costituzionale, in perfetta armonia con gli altri principi fondamentali. La stessa Corte Costituzionale, più volte, si è preoccupata di avvertire che la tutela del diritto alla salute può, ove necessario, incontrare limiti oggettivi e non soltanto nella stessa organizzazione dei servizi sanitari, bensì anche nell'esigenza della concomitante tutela di altri interessi, del pari costituzionalmente protetti (così, ad es. Corte Cost. sentenza n. 212 del 1983).

L'art. 32 configura indubbiamente un autentico diritto soggettivo inviolabile, che, tuttavia, trova nell'ordinamento una duplice differente valenza, sia per il suo carattere intrinseco, sia per la reale esigenza di applicarlo in conformità con altri fondamentali interessi, del pari costituzionalmente protetti.

Va, tuttavia, osservato al riguardo che la configurazione della salute individuale quale bene meritevole di immediata tutela (e, perciò, integrante un diritto soggettivo perfetto), stante la collocazione del suddetto art. 32 nel titolo II della parte I della Corte Costituzionale e data, altresì, la sua stessa formulazione con l'attribuzione del dovere di tutela alla "Repubblica", al complesso, cioè, dell'ordinamento giuridico e della comunità organizzata, non significa che un tale dovere sia stato tradotto in un adempimento cui sia sempre tenuta e sotto tutti i profili la pubblica amministrazione attraverso gli organi del servizio sanitario (Cass. S.U. n. 12218 del 1990 cit. v. Cass. n. 8661/96).

Il dettato costituzionale acquista sì operatività immediata e non limitata dall'organizzazione predisposta per l'attuazione del diritto alla salute, ma restano affidate al legislatore l'ampiezza e le modalità della tutela della salute attraverso anche la determinazione dell'entità dello sforzo finanziario, che la collettività deve sostenere a questo fine, limitando il citato art. 32 l'erogazione delle cure gratuite a favore dei soli indigenti (così: Cass. n. 3870 del 1994 e n. 5593/94 n. 8661/96).

E' lo stesso giudice delle leggi, che, pur dichiarandosi in linea con la decisione n. 992 del 1988, ha ribadito che "considerato sotto il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute è soggetto alla determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione della relativa tutela da parte del legislatore ordinario" (Corte Cost. sentenza n. 455 del 1990).

Per quanto attiene a controversie come quelle in esame, è sufficiente considerare che l'ordinamento ha affidato, conseguentemente, alla pubblica amministrazione, in base ad un complesso di norme che nella legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) hanno trovato completa espressione, uno specifico compito di tutela concernente la salute fisica e psichica degli individui ed estrinsecantesi nell'ambito di una più ampia attività di ordine sociale afferente ai diversi ambienti di vita e alle diverse situazioni nell'assistenza sanitaria (preventiva e terapeutica medico - generica, pediatrica, specialistica, infermieristica ed ospedaliera nonché farmaceutica) - a favore di tutti i cittadini indistintamente (Cass. S.U. n. 12218 - 90 citò: Cass. S.U. 27 gennaio 1993 n. 1003, in motivazione).

L'effettuazione delle relative prestazioni è stata, pertanto, affidata ad una rete completa di Unità Sanitarie Locali articolate, sull'intero territorio nazionale, in presidi, uffici, e servizi (art. 10 e segg. L. n. 833/78) che operano in attuazione di norme legislative emanate dallo Stato e dalle Regioni, nonché attraverso una complessa attività giuridica che investe distinte competenze e comporta, tra l'altro, l'emanazione di direttive e la stipulazione di convenzioni. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la richiamata decisione n. 12218 del 1990, hanno specificato e chiarito che l­a legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli atti regolamentari amministrativi e negoziali posti in essere in attuazione delle relative norme "sono le fonti che concretamente determinano le prestazioni di assistenza sanitaria che tutti i cittadini hanno il diritto soggettivo di ricevere.

Si tratta, quindi, di una tutela non illimitata in relazione a tutte le possibili esigenze preventive e terapeutiche dell'individuo, ma circoscritta a quelle che la normativa vigente (peraltro in larga misura) prevede, stabilendo.…. quali prestazioni le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a garantire". E' evidente, dunque, che, nell'attività di tali strutture, vi sono necessariamente dei "limiti" definiti dalla giurisprudenza di legittimità "limiti esterni", oltre i quali, cioè, l'interesse individuale del cittadino cessa di essere direttamente garantito, il che va detto, in particolare, per le prestazioni farmaceutiche limitate alla somministrazione di medicinali prevista dal prontuario terapeutico. E tale è l’ipotesi che le stesse Sezioni Unite hanno già esaminato (con la sentenza n. 1504 del 1985 in materia di richiesta di rimborso del prezzo di medicinali esclusi dal prontuario). Esse, dopo avere considerato che, nell'ambito delle norme di azione è configurabile - per il cittadino - soltanto un interesse legittimo (al corretto uso dei pubblici poteri), che non consente all'utente una pretesa incondizionata alle prestazioni del S.S.N., l'ottenimento delle quali è assoggettato all'esercizio di un potere discrezionale della P.A. (Cass. S.U. n. 347 del 1982), hanno peraltro affermato: "di fronte ad un'eventuale insopprimibile esigenza, rispetto alle quali le strutture organizzative del Servizio Nazionale Sanitario non offrono rimedi alternativi, il diritto fondamentale dell'individuo alla salute si impone nella sua integrità ed assolutezza senza limite e condizionamenti di sorta" (v. anche: Cass. n. 1747 del 14 marzo 1986).

Tale impostazione giuridica, che deve in questa sede, essere ribadita, ha recentemente trovato ulteriori specificazioni.
E’ stato, infatti, osservato che, se è vero che il diritto all'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione gratuita di farmaci che - sebbene non inclusi nel prontuario terapeutico (contestualmente qualificato, talora, atto amministrativo di mero accertamento) - risultino, tuttavia, indispensabili ed insostituibili; è, altresì, vero che la limitazione dell'assistenza farmaceutica (che, in forza di disposizioni legislative - quali l'art. 10 d.l. n. 463 del 1983 convertito nella legge 638/83 e successive modifiche ed integrazioni - è legittima, per cui i farmaci prescrivibili a carico del S.S.N. sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al criterio dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto) è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. ord. n. 396/90).

Sicché (Cass. 9 giugno 1994 n. 5593 e Cass. 22 aprile 1994 n. 3870) risulta affidata alla discrezionalità del Ministro della Sanità deputato alla approvazione del prontuario terapeutico - l'individuazione dei farmaci, prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale in base ai suddetti due criteri: efficacia terapeutica ed economicità del prodotto.

Con la precisazione che "il criterio della economicità non può escludere la generale esenzione dalla compartecipazione alla spesa (restando vincolata, nel prontuario terapeutico, almeno parzialmente, la formazione dell’elenco di farmici per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione: art. 10, comma 2, d.l. n. 463 convertito in legge n. 638-83 cit.), ove il farmaco risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapie di lunga durata (o di altre forme morbose gravi, parimenti contemplate dall'art. 10, comma 2). Pertanto, il farmaco stesso ancorché non compreso nel prontuario terapeutico - va posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale, previa disapplicazione (art. 5 legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo) del prontuario terapeutico, nella parte in cui non comprenda farmaci indipensabili, in quanto contrasta con la norma vincolante di legge in senso contrario: art. 10, comma 2" (Cass. n. 5593/94 n. 3870/94; n. 8661/96 ed altre).

Non può quindi condividersi la tesi della ricorrente, secondo cui la legge regionale n. 17 del 1995 avrebbe posto a carico delle U.S.L. pugliesi l'erogazione diretta dei vaccini antiallergici dal momento che la detta legge - come rilevato dalla resistente - si limita a disciplinare le prestazioni diagnostiche, immunologiche e terapeutiche per le allergopatie, restando estranea alla normativa l’erogazione dei farmaci deve, invece, convenirsi sull’insufficienza dell’analisi compiuta dal Tribunale in ordine ad eventuali vizi di legittimità del prontuario nazionale.

In altri termini, il giudice dell'appello doveva accertare se la spesa, per l'acquisto di farmaco (vaccino antiallergico) non compreso nel prontuario farmaceutico, poteva o meno essere posto a carico del servizio sanitario nazionale; e se, nella specie, ricorreva appunto alcuno dei vizi di legittimità nell'esercizio del potere discrezionale inficiante l'esclusione di detto farmaco dal prontuario terapeutico, in base al criterio dell'efficacia terapeutica (ove il farmaco stesso risulti indispensabile ed insostituibile).

Nella fattispecie, infatti, la domanda dell'attuale ricorrente si basava sulla deduzione della sussistenza di una situazione di indispensabilità e insostituibilità del vaccino antiallergico, vaccino, peraltro, non inserito nel prontuario terapeutico nazionale e, quindi, non erogabile dal S.S.N.

Il Tribunale avrebbe dovuto allora preoccuparsi di accertare, eventualmente con l'espletamento di una C.T.U. se il vaccino utilizzato dalla L.S. era, non soltanto l'unica cura ma appunto indispensabile ed insostituibile.
La sentenza impugnata, trascurando totalmente tale deduzione ed ogni indagine in merito, è incorsa nel denunciato vizio e va, quindi, cassata e ciò in accoglimento - entro i limiti precisati - del ricorso.
La causa va rinviata, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Brindisi, il quale si atterrà ai suddetti principi e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma il 25 maggio 1999.

F.to Il Presidente
Sergio Lanni
F.to Il Consigliere Estensore
Vincenzo Castiglione

Depositato in Cancelleria in data 1° marzo 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - RICHIESTA DA PARTE DI UTENTE DI RIMBORSO PER ACQUISTO DI VACCINO PER LA CURA DI ALLERGOPATIA - DINIEGO PER NON ESSERE IL FARMACO INCLUSO NEL PRONTUARIO FARMACEUTICO - RICORSO - ACCOGLIMENTO. 

(Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 1665/2000 - Presidente S. Lanni - Relatore V. Castiglione) 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Confermando la decisione del 7 ottobre 1996 del Pretore della stessa città, il Tribunale di Lecce con la sentenza ora denunciata - negava il diritto di A. D.M., quale utente del servizio sanitario nazionale (in prosieguo: S.S.N.), ad ottenere dall'Azienda U.S.L. Le/1 il rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di vaccino antiallergico per la cura di allergopatia, in quanto non incluso nel prontuario farmaceutico. 

Osservava, infatti, il giudice d'appello che la normativa in materia di assistenza farmaceutica ha previsto che i farmaci prescrivibili a carico del S.S.N. debbano essere inseriti in appositi elenchi, approvati dal Ministero della Sanità all'esito di una selezione sulla base dei criteri di efficacia terapeutica ed economicità, e che, nella complessa articolazione delle prestazioni farmaceutiche predisposte secondo il vigente sistema normativo, a fronte del fondamentale diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost.,la tutela assicurata dallo Stato non è senza limiti ma è variamente condizionata in relazione alle esigenze di pubblico interesse, di organizzazione e di spesa del S.S.N..Pertanto,l'acquisto del farmaco antiallergico, non inserito nel prontuario farmaceutico, non può essere posto a carico del S.S.N., poiché non si tratta di farmaco per il quale "sia imposta - in dipendenza della forma morbosa che ne risulti trattata - la generale esenzione oggettiva della compartecipazione alla spesa", posto che l'allergopatia da cui è affetta l'assicurata - pur esigendo terapia di lunga durata non costituisce condizione o sindrome morbosa connotata da gravità. 

Avverso la sentenza di appello del 1° luglio 1997, A. D.M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 

Le intimate AUSL Le/1 e USL Le/1 non si sono costituite. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi, che, per la loro intima connessione, debbono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente, denunciando violazione della legge regionale n. 17 del 1995 (primo motivo) e violazione della normativa in materia sotto diverso profilo (secondo motivo), sostiene che: 

a) la legge 12 aprile 1995 n. 17 della Regione Puglia, nel riconoscere (art. 1) le allergopatie come malattie di particolare interesse, pone a carico delle U.S.L. l'erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche, per tali dovendosi intendere proprio l'erogazione diretta dei vaccini antiallergici; 

b) è irrilevante la circostanza che il vaccino non sia compreso nel Prontuario nazionale atteso che quest'ultimo non può escluderne l'erogazione, in quanto il vaccino desensibilizzante è l'unica terapia valida per la guarigione dell'allergopatia, da cui è affetta essa ricorrente; 

c) il Tribunale ha, peraltro, trascurato di prendere in considerazione le risultanze della C.T.U., disposta in primo grado, che aveva "concluso per l'accoglimento della domanda di rimborso proposta dalla ricorrente". 

Le censure sono fondate. 

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass n. 8661/96 ed altre), il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria (nelle sue varie articolazioni) trova il suo basilare fondamento nella norma dell'art. 32, comma 1, Cost., che ribadendo il principio della tutela della salute pubblica (già esistente nel diritto positivo), ha esplicitamente enunciato quello della tutela della salute quale "fondamentale diritto dell'individuo", come tale rientrante fra i diritti inviolabili della persona umana (art. 2 Cost.) ed oggetto, pertanto, di primaria e completa protezione (Cass. S.U. n. 12218/90).

Il diritto alla salute, nel solco di un indirizzo della Corte Costituzionale (che aveva formalizzato, già con la sentenza n. 184 del 1986, l'opinione con la quale è stata superata l'originaria lettura dell'art. 32 in chiave esclusivamente pubblicistica, riconoscendosi alla salute una posizione soggettiva autonoma, spiegantesi anche nei rapporti tra privati: Corte Cost n. 559 del 1987), viene a configurarsi, dunque, come un diritto primario fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (Corte Cost. n. 992 del 1988); la norma acquista così una diretta operatività, indipendentemente dall'intervento del legislatore ordinario. 

Questa tutela piena ed esaustiva emerge sia sotto il profilo del valore dell'art. 32, che sotto quello dell'efficacia dello stesso: da un lato, "diritto primario ed assoluto" da ricomprendere come precisato - nella categoria generale dei diritti inviolabili, anche perché soltanto per il diritto alla salute la Costituzione, non a caso, usa l'espressione "diritto fondamentale"; dall'altro, diritto soggettivo perfetto, direttamente tutelabile di fronte al giudice ordinario. 

E' evidente, però, che, in considerazione dell'espansione della portata del diritto e, di conseguenza, delle implicazioni che tale dilatazione comporta, la norma di cui all'art. 32 Cost. deve sempre essere interpretata in aderenza al complessivo disegno costituzionale, in perfetta armonia con gli altri principi fondamentali. La stessa Corte Costituzionale, più volte, ha avvertito l'esigenza di marcare che la tutela del diritto alla salute può, ove necessario, incontrare limiti oggettivi e non soltanto nella stessa organizzazione dei servizi sanitari, bensì anche nell'esigenza della concomitante tutela di altri interessi, del pari costituzionalmente protetti (così, ad es., Corte Cost. n. 212 del 1983). 

L'art. 32 Cost. configura indubbiamente un autentico diritto soggettivo inviolabile, che, tuttavia, trova nell'ordinamento una duplice differente valenza, sia per il suo carattere intrinseco, sia per la reale esigenza di applicarlo in conformità con altri fondamentali interessi, del pari costituzionalmente protetti. 

Va, però, osservato al riguardo che la configurazione della salute individuale quale bene meritevole di immediata tutela (e, perciò, integrante un diritto soggettivo perfetto), stante la collocazione del suddetto art. 32 nel titolo II della parte I della Corte Costituzionale e data, altresì la sua stessa formulazione con l'attribuzione del dovere di tutela alla "Repubblica", al complesso, cioè, dell'ordinamento giuridico e della comunità organizzata, non significa che un tale dovere sia stato tradotto in un adempimento cui sia sempre tenuta, e sotto tutti i profili, la pubblica amministrazione attraverso gli organi del servizio sanitario (Cass. S.U. n.12218/90; Cass. n. 8661/96). 

Il dettato costituzionale acquista sì operatività immediata e non limitata dall'organizzazione predisposta per l'attuazione del diritto alla salute, ma restano affidate al legislatore l'ampiezza e le modalità della tutela della salute attraverso anche la determinazione dell'entità dello sforzo finanziario, che la collettività deve sostenere a questo fine,limitando il citato art. 32 la erogazione delle cure gratuite a favore dei soli indigenti (così:Cass. n.3870/94; n.5593/94; n. 8661/96). 

E' lo stesso giudice delle leggi che, pur dichiarandosi in linea con la decisione n. 992 del 1988, ha ribadito che "considerato sotto il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute è soggetto alla determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione della relativa tutela da parte del legislatore ordinario" (Corte Cost. n. 455 del 1990). 

Per quanto attiene a controversie come quelle in esame, è sufficiente considerare che l'ordinamento ha affidato, conseguentemente, alla pubblica amministrazione, in base a un complesso di norme che nella legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) hanno trovato completa espressione, uno specifico compito di tutela concernente la salute fisica e psichica degli individui ed estrinsecantesi nell'ambito di una più ampia attività di ordine sociale afferenti ai diversi ambiti di vita e alle diverse situazioni nell'assistenza sanitaria (preventiva e terapeutica medico - generica, pediatrica, specialistica, infermieristica ed ospedaliera nonché farmaceutica)- a favore di tutti i cittadini indistintamente (Cass. S.U. n. 12218/90; n. 1003/93). 

L'effettuazione delle relative prestazioni è stata, pertanto, affidata ad una rete completa di Unità Sanitarie Locali articolate, sull'intero territorio nazionale in presidi, uffici e servizi (artt. 10 e segg. l.n.833/78) che operano in attuazione di norme legislative emanate dallo Stato e dalle Regioni, nonché attraverso una complessa attività giuridica che investe distinte competenze e comporta, tra l'altro, l'emanazione di direttive e la stipulazione di convenzioni. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 12218 del 1990, hanno specificato e chiarito che la legge n. 833 del 1978 e le sue successive modificazioni e integrazioni, nonché gli atti regolamentari, amministrativi e negoziali posti in essere in attuazione delle relative norme "sono le fonti che concretamente determinano le prestazioni di assistenza sanitaria che tutti i cittadini hanno il diritto soggettivo di ricevere. 

Si tratta, quindi di una tutela non illimitata in relazione a tutte le possibili esigenze preventive e terapeutiche dell'individuo, ma circoscritta a quella che la normativa vigente (peraltro in larga misura) prevede, stabilendo quali prestazioni le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a garantire". E' evidente, dunque, che, nell'attività di tali strutture, vi siano necessariamente dei "limiti" definiti dalla giurisprudenza di legittimità "limiti esterni", oltre i quali, cioè, l'interesse individuale del cittadino cessa di essere direttamente garantito, il che va detto, in particolare, per le prestazioni farmaceutiche limitate alla somministrazione di medicinali prevista dal prontuario terapeutico. E tale è l'ipotesi che le stesse Sezioni Unite (seguite da questa Sezione Lavoro: Cass. n. 8661/96) hanno già esaminato (con la sentenza n. 1504 del 1985 in materia di richiesta di rimborso del prezzo dei medicinali esclusi dal prontuario). Esse, dopo avere considerato che, nell'ambito delle norme di azione, è configurabile - per il cittadino - soltanto un interesse legittimo (al corretto uso dei pubblici poteri), che non consente all'utente -: una pretesa incondizionata alle prestazioni del S.S.N., l'ottenimento delle quali è assoggettato all'esercizio di un potere discrezionale della P.A.(Cass. S.U. n. 347/82), hanno peraltro affermato: di fronte ad un'eventuale insopprimibile esigenza, rispetto alla quale le strutture organizzative del Servizio Nazionale Sanitario non offrono rimedi alternativi, il diritto fondamentale dell'individuo alla salute si impone nella sua integrità ed assolutezza senza limite e condizionamenti sorta" (v. anche: Cass. n. 1747/86). 

Tale impostazione giuridica, che deve, in questa sede, essere ribadita, ha recentemente trovato ulteriori specificazioni. E' stato infatti osservato che, se è vero che il diritto all'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione gratuita di farmaci che - sebbene non inclusi nel prontuario terapeutico (contestualmente qualificato, talora, atto amministrativo di mero accertamento) - risultano, tuttavia indispensabili e insostituibili; è, altresì, vero che la limitazione dell'assistenza farmaceutica (che, in forza di disposizioni legislative - quali l'art. 10 D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638/83 e successive modifiche e integrazioni -, è legittima, per cui i farmaci prescrivibili a carico del S.S.N. sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al criterio dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto) è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. ord. N. 396/90). Sicché (Cass. n. 5593/94; 3370/94) risulta affidata alla discrezionalità del Ministro della Sanità - deputato all'approvazione del prontuario terapeutico - l'individuazione dei farmaci, prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale in base ai suddetti due criteri: efficacia terapeutica ed economicità del prodotto. 

Con la precisazione che il "criterio della economicità non può escludere la generale esenzione de1la compartecipazione alla spesa (restando vincolata, nel prontuario terapeutico, almeno parzialmente, la formazione dell'elenco di farmaci per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione: art. 10, comma 2, D.L. n. 463 convertito in legge n. 638 del 1983, cit.), ove il farmaco risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata (o di altre forme morbose gravi, parimenti contemplate dall'art. 10, Comma 2). Pertanto, il farmaco stesso - ancorché non compreso nel prontuario terapeutico - va posto a carico del servizio sanitario nazionale, previa disapplicazione (art. 5 legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo) del prontuario terapeutico, nella parte in cui non comprende farmaci indispensabili, in quanto contrasta con la norma vincolante di legge in senso contrario: art. 10, comma 2". (Cass. n. 3870/94; n. 5593/94; n. 8661 del 1996 ed altre). 

Alla luce dei principi di diritto enunciati nella fattispecie, il giudice d'appello doveva, dunque, accertare se la spesa, per l'acquisto del farmaco (vaccino antiallergico) non compreso nel prontuario farmaceutico, poteva o meno essere posta a carico del servizio sanitario nazionale; e, se, nella specie, ricorreva alcuno dei vizi di legittimità nell'esercizio del potere discrezionale - inficiante l'esclusione di detto farmaco dal prontuario terapeutico - in base al criterio dell'efficacia terapeutica (ove il farmaco stesso risulti indispensabile ed insostituibile). 

La sentenza impugnata, pur essendosi asseritamente uniformata, almeno in parte, ai suddetti principi di diritto, risulta, tuttavia, viziato nell'iter logico - giuridico ed argomentativo. 

Nella fattispecie, infatti, la domanda dell'attuale ricorrente si basava sulla deduzione della sussistenza di una situazione di indispensabilità e insostituibilità del vaccino antiallergico, vaccino però, non inserito nel prontuario terapeutico nazionale e, quindi non erogabile dal S.S.N.. 

E, nonostante - come dedotto dalla ricorrente fosse stata disposta, in primo grado, una C.T.U., i cui accertamenti avevano evidenziato come la terapia iposensibilizzante de qua era indispensabile ed insostituibile per la cura della malattia (allergopatia) ed i farmaci inseriti nel prontuario terapeutico non avevano efficacia terapeutica, né il Pretore (prima), né il Tribunale (poi) avevano adottato le conseguenti statuizioni. 

In particolare, la sentenza d'appello ha totalmente trascurato l'accertamento del perito d'ufficio, meritando le dedotte censure, atteso che essa non soltanto ha trascurato una circostanza obiettiva decisiva, ma non si è neppure posto il problema dell'eventuale disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, del prontuario terapeutico, in quanto atto amministrativo. 

Il ricorso va, perciò, accolto e la decisione impugnata cassata con rinvio della causa, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Brindisi, il quale si atterrà ai suddetti principi e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte accoglie il ricorso. 

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Brindisi. 

 

 

 

 

Il criterio dell'economicità non può portare ad escludere l'esenzione della compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata o di altre forme morbose particolarmente gravi.

 

 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 29 marzo 2001, n. 4659

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. O.P. ha convenuto, con ricorso del 30 settembre 1996, la USL LE/1 innanzi al Pretore di Lecce chiedendo che la stessa fosse condannata a rimborsarle la somma occorsa per l'acquisto di un vaccino desensibilizzante non incluso nel prontuario farmaceutico.

Il Pretore ha rigettato la domanda.

La sua decisione è stata confermata dal Tribunale della stessa città con sentenza 18 marzo 1998.

Il Tribunale ha premesso che affinché si abbia la completa esenzione dalla compartecipazione alla spesa del farmaco è necessario che esso sia inserito nel prontuario farmaceutico, e tanto non è avvenuto in quanto nella terapia delle allergie i vaccini hanno rilevanza terapeutica modesta attenendo a patologie non connotate dalla gravità.

In riferimento, quindi, alla sentenza n. 8661/1996 di questa Corte ha rilevato che la stessa, riconoscendo la disapplicazione del predetto prontuario laddove il farmaco non compreso nello stesso ai fini della totale esenzione dalla spesa risulti indispensabile ed insostituibile, afferma un principio indiscutibile.

Tuttavia, perché tali elementi possano ritenersi sussistenti non è sufficiente l'attestazione degli stessi in un certificato medico generico, per di più redatto secondo una ripetitiva formula di stile secondo la quale il vaccino somministrato sarebbe "insostituibile ed essenziale per il paziente".

La sig.ra R. chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo.

La USL resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'unica censura formulata dalla ricorrente si articola in due distinti profili:

1 - la sentenza impugnata disapplica totalmente la legge regionale n. 17 del 12 aprile 1995 che riconoscendo le allergopatie come malattie di particolare interesse pone a carico di ciascuna USL l'erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche ed immunologiche dovendosi intendere con tale termine (prestazioni immunologiche) proprio l'erogazione diretta dei vaccini antiallergici;

2 - è irrilevante la circostanza che il vaccino non sia compreso nel prontuario nazionale atteso che quest'ultimo non può escluderne l'erogazione in quanto il vaccino desensibilizzante è l'unica terapia valida per la guarigione dell'allergopatia da cui è affetta la ricorrente.

2.1 - il Tribunale ha disatteso in maniera del tutto immotivata il certificato medico che attestava la indispensabilità di detto vaccino anche omettendo di far ricorso ad una C.T.U.

I motivi, che per la loro intima connessione devono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte con le recenti sentenze n. 2034/2000 e n. 1665/2000 - che ribadiscono quanto da già asserito con la decisione n. 8661/1996 - ha ritenuto che in tema di assistenza offerta dal Servizio Sanitario Nazionale la limitazione prevista dalla relativa disciplina legislativa secondo cui i farmaci prescrivibili a carico del SSN sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al duplice criterio dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto, è compatibile con il diritto alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (Corte Cost. ordinanza n. 463/1990).Tuttavia, in base all'art. 10, comma 2, D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 –che, almeno parzialmente vincola la formazione, nell'ambito del prontuario terapeutico dell'elenco dei farmaci per i quali non è dovuta, da parte degli utenti, alcuna quota di partecipazione alla relativa spesa - il criterio dell'economicità non può portare ad escludere l'esenzione della compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata o di altre forme morbose particolarmente gravi.

 

Ne consegue che nell'ipotesi considerata il farmaco stesso, ancorché non ricompreso nel prontuario terapeutico, va posto a carico del SSN previa disapplicazione del prontuario stesso nella parte in cui non comprende un farmaco dotato delle caratteristiche dinanzi descritte, perché in contrasto con le suddette disposizioni legislative.

 

 

Il Tribunale, pur dichiarando di volersi adeguare a siffatto principio, ne ha di fatto impedito l'applicazione nei confronti della appellante non riconoscendo - in maniera del tutto apodittica - al certificato medico prodotto dalla stessa l'idoneità ad attestare l'indispensabilità del farmaco.

Esso avrebbe, invece, dovuto chiarire perché tale attestazione non possegga la predetta idoneità avvalendosi, se del caso, anche dell'ausilio di un C.T.U.

Per tale ragione la sentenza va quindi cassata e la causa rimessa ad altro giudice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Lecce

Roma, 17 gennaio 2001 e 13 febbraio 2001. 

 

 

   

 

 

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